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Così il geografo A. Sestini,
Il paesaggio, nel volume Il paesaggio, Touring Club Italiano,
Milano, 1963. Una rassegna dei modi di vedere il paesaggio si trova in B.
Cillo, Il contributo dell’analisi paesistica alla definizione delle
qualità del territorio, nel vol. a cura di B. Cillo e L. Colombo,
Grandi interventi e trasformazioni territoriali, Liguori, Napoli, 2001. |
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A. Farina, Ecologia del
paesaggio, Utet, Torino, 2001 |
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I.
Eibl-Eibesfeldt, Etologia umana, Bollati Boringhieri, Torino, 1993. |
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A. Ottani
Cavina, I paesaggi della ragione, Einaudi, Torino, 1994. |
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Durante
l'800 la nozione di panorama è così rilevante che all'arte dei vedutisti e
cartografi e alle escursioni in mongolfiera si aggiungeranno veri e propri
congegni meccanici che consentono la visualizzazione in sequenza di vedute
paesaggistiche, sia di paesaggi naturali, sia di paesaggi urbani nel
frattempo diventati di sempre maggiore interesse nel caso delle grandi
città che si stavano sviluppando, sia del dispiegamento di eserciti o di
eventi bellici: S. Oettermann, The Panorama.
History of a Mass Medium
(orig. tedesco 1980), Zone Books, New York, 1997. |
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11 |
S. Schama,
Landscape and Memory, Alfred A. Knopf, New York, 1995, Introduzione.
(trad. it. Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano, 1997) |
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12 |
E. Sereni, Storia del
paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 1972. |
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13 |
G. Duby,
Quelques notes pour une histoire de la sensibilité au paysage, cit., p.
1015. |
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14 |
Espressioni riportate in L.
Einaudi, Introduzione a C. Cattaneo, Saggi di economia rurale,
Einaudi, Torino, 1939. |
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15 |
In un commento diffuso in
Internet (da Il Mulino), M. Cammelli (La semplificazione normativa alla
prova: il Testo Unico dei beni culturali e ambientali. Introduzione e
commento del d.lg. 490 del 1999) rileva che alla data la non risolta
dinamica delle competenze era "ancora in atto". |
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16 |
A. Crosetti e altri, Diritto
dell'ambiente, cit., p. 400. |
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17 |
Oltre al lavoro di Predieri,
citato, v. anche S. Rodotà, Commento agli articoli 42 e 44 della
Costituzione, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione.
Rapporti economici, tomo II, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma,
1982; S. Rodotà, Il terribile diritto (1981), il Mulino, Bologna, 2a
ediz. 1990. |
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18 |
Sul "faticoso compromesso" tra
ideologie diverse da cui nacque la norma dell'art. 41 comma 3 della
Costituzione v. E. Picozza, Vicende e procedure della programmazione
economica, in F. Galgano e altri, La Costituzione economica,
volume introduttivo al Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell'economia, Cedam, Padova, 1977. Non vale ad annullare i
risultati di tale fatica la stravagante idea che la normativa europea abbia
per effetto addirittura quello di abrogare di fatto l'art. 41 nei commi 2 e
3 perché incompatibili con la logica di mercato. Su questo punto, e sui "controlimiti"
(argomentati anche dalla Corte Costituzionale) che i singoli Stati possono
utilizzare a difesa verso le intollerabili limitazioni costituzionali
provenienti dati trattati europei, v. P. De Carli, Sussidiarietà e
governo economico, Giuffrè, Milano, 2002, p. 246-49. Inoltre, G.
Morbidelli, Lezioni di diritto comparato. Costituzioni e
costituzionalismo, Monduzzi, Bologna, 2000, e M. Cartabia, Principi
inviolabili e integrazione europea, Giuffrè, Milano, 1997. E’ probabile
che la nozione abbia preso forza dopo il cosiddetto “principio di Karlsruhe”,
quando la Corte costituzionale federale della Germania nel 1993 suggerì che
le limitazioni alla sovranità statale degli stati europei dovessero essere
approvate esplicitamente dai parlamenti nazionali. Sul punto: J-M. Ferry,
La question de l’état européen, Gallimard, Paris, 2000. Non sarebbe
infine da escludere che recenti vicende del quadro internazionale (R. Kagan,
Power and Weakness, in “Policy Review” giugno 2002; A. Roberts,
Americans are on the march, in “The Times” 12 aprile 2003; A. Moravcsik,
Striking a New Transatlantic Bargain, in “Foreing Affairs”
luglio/agosto 2003) possano condurre a ripensamenti su tempi, modi, valori,
quantità di un ampliamento dell’Unione Europea che era stato concepito in un
contesto complessivo differente. |
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19 |
Si potrebbero forse notare
eccessi nella qualificazione dell'Italia come "Stato di Cultura" in base
all'art.9 Cost. 1 comma dove si dice che "la Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura". In uno dei primi commenti della Costituzione (A.Amorth,
La Costituzione italiana. Commento sistematico, Giuffrè, Milano,
1948) si era solo notato che la tutela del patrimonio spetta allo Stato come
riflesso dell'"importanza della cultura" stabilita dal I comma dell'art.9;
mentre l'ipotesi di uno Stato culturale, specie in Francia dal 1959, viene,
nel lavoro di un autorevole commentatore, Marc Fumaroli, Lo Stato
culturale. Una religione moderna (1991), Adelphi, Milano, 1993,
polemicamente legata ad una specie di ideologia (diffusa dall'UNESCO). E del
resto non mancano preoccupazioni, per es. circa una prospettata legge sulla
qualità architettonica, o sulla "diffusione della cultura architettonica" di
cui tratta una norma del 1999, quando si pensi a come l'arte totale, la
gesamtkunstwerk, fosse una caratteristica di regimi di massa di tipo
totalitario, proprio in Italia: Marla Susan Stone, The Patron State.
Culture & Politics in Fascist Italy, Princeton University Press,
Princeton, 1998. |
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20 |
Nel corso dei dibattiti sulla
futura Costituzione europea vi è chi obietta che lo sviluppo sostenibile
“non ha nulla a che fare con i valori europei comuni”: Constitutional
Porridge, in “The Wall Street Journal Europe”, 27/2/2003. |
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21 |
In Francia la
distinzione e le rivalità professionali sembrano più chiare: F. Champy,
Les architectes, les urbanistes et les paysagistes, in T. Paquot, M.
Lussault, S. Body-Gendrot (direction de), La ville et l'urbain. L'état
des savoirs, La Découverte, Paris, 2000. |
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22 |
S. Rimbert,
Les paysages urbains, Armand Colin, Paris, 1973. |
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23 |
V. la voce
Landscape architecture, in J. Fleming e altri, The Penguin Dictionary
of Architecture and Landscape Architecture, 5a ediz., Penguin, London,
1999. E' importante notare che l’architettura del paesaggio è stata
aggiunta nell'ultima edizione, mentre le precedenti edizioni di questo noto
dizionario riguardavano soltanto l'architettura. Molta enfasi sulla storia
dell'arte dei giardini e dell'architettura del paesaggio in A. S. Wiess,
Unnatural Horizons. Paradox and Contradiction in
Landscape Architecture, Princeton
Architectural Press, New York, 1998. |
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24 |
A. Masboungi,
Le paysage comme outil d’un renouveau de la pensée urbaine, nel
lavoro di ambienti ministeriali francesi sotto la direzione di A. Masboungi,
Penser la ville par le paysage, Editions de La Villette, Paris, 2002. |
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25 |
A. Isola, Il paesaggio come
metodo, in una raccolta di ricerche coordinate da A. Isola, Forme
insediative e infrastrutture . Manuale,
Politecnico di Torino, Marsilio, Venezia, 2002. |
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26 |
Su cui M.
Billey, New country houses vs areas of outstanding natural beauty, in
“The Times”, 21/7/2003. Si potrebbe aggiungere qualche considerazione
sul nostro paese. Manca in Italia una clausola come quella inglese per cui
“una nuova casa isolata nel paesaggio può essere eccezionalmente
giustificata se chiaramente di alta qualità, veramente outstanding in
termini di architettura e design paesaggistico, e capace di migliorare il
suo immediato intorno”, clausola per cui in Inghilterra su 23 casi che si
sono appellati contro le decisioni degli ispettori ben 21 sono stati
respinti. Non si può quindi escludere che nel nostro paese una
liberalizzazione dei vincoli dia luogo, non solo ad un nuovo ruolo di
giudizio estetico in capo ad architetti ed enti locali, ma anche al via
libera a nuove costruzioni, essendo d’aiuto anche il permanere di qualche
preferenza “teorica” verso la “città diffusa”, quando gli studiosi,
oltre a sottolineare con acuta capacità di osservazione l’indubbio fenomeno
dell’espansione dell’ edificato sparso, restano poi tenacemente avvinghiati
(per es. A. Lanzani, I paesaggi italiani, Meltemi, Roma, 2003) a
vecchie posizioni antiurbane e soprattutto a modi di lettura
dell’insediamento apparentemente progressisti in quanto enfatizzano il
“nuovo” e la “correttezza” di una eguale importanza di ogni situazione, ma
reticenti a riconoscere l’importanza delle differenze tra corpose
aggregazioni territoriali e forme di dispersione. Va ricordato che solo con
alcuni precisi vincoli per aree di pregio sarebbe poi ragionevole consentire
una libera attività costruttiva di edifici e infrastrutture che comunque
sono richieste dalle trasformazioni della società e del territorio. |
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27 |
S. Settis, Italia S.p.A.
L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino, 2002. Tra le tante
polemiche, la più recente: R. Rizzo, Guelfi e ghibellini in guerra per
l’arte, in “La Stampa”, 2 agosto 2003. |
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28 |
Per un esempio si veda “Il Sole
24 ore” del 27 aprile 2003. |
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29 |
C. Bianchetti, Abitare la
città contemporanea, Skira, Milano, 2003, p. 103. |
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30 |
Sulle opportunità da sempre
offerte dal tanto vituperato programma di fabbricazione v. cenni in M.
Sernini, Regolamento edilizio, in F. Indovina (a cura di),
Enciclopedia di urbanistica e pianificazione territoriale, vol. IV,
Angeli, Milano, 1985. |
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31 |
K.Eder, The Social
Construction of Nature, Sage, London, 1996 (ediz. orig. tedesca 1988;
esiste traduz. italiana). |
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32 |
V. per es, un'intervista degli
anni '90 in Internet a Marilyn Ferguson, autrice nel 1980 del libro
Aquarian Conspiracy. Personal and Social Transformation in the 1980's,
Granada, London, 1982, e sostenitrice del "movimento" umanista e "new age"
particolarmente californiano e della sua autorevolezza data dalle molte
sigle di riferimento. |
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33 |
C. Cattaneo,
Su la densità della popolazione in Lombardia e su la sua relazione alle
opere pubbliche (1839), in C. Cattaneo, Saggi di economia rurale
a cura di Luigi Einaudi, Einaudi, Torino, 1949. |