(pubblicato in  www.filosofia-ambientale.it nel mese di Settembre 2003)

Il mondo fisico esterno naturale e artificiale: tutela dell'esistente e governo delle trasformazioni. L'età del contemperamento dei valori, e gli aggregati urbani.

Osservazioni su ambiente,   paesaggio,  beni,  urbanistica,  suolo,   territorio,   nella Costituzione.

1.In tema di paesaggio


Il paesaggio in generale.

Il paesaggio, mentre è presente come tutela generale e fondamentale nell'art. 9,  non compare poi nelle elencazioni delle materie dell'art.117, sia nella vecchia che nella nuova stesura. Come per la tutela del patrimonio storico e artistico, la tutela del paesaggio introdotta nell'art. 9 evidentemente riflette l'interesse che al tema del paesaggio aveva posto pochi anni prima la legge del 1939 sulle bellezze naturali. La geografia usa il termine paesaggio semplicemente quando "ambisce a descrivere la superficie terrestre"(1) senza particolari valutazioni o giudizi. E' chiaro, oggi come decenni fa, e come nella legge del 1939, che in termini elementari di senso comune per quanto vago parlando di paesaggio si pensa subito alla "veduta" panoramica (siamo, è noto, “il bel paese”). Non si può forse escludere tuttavia, con sensibilità attuale, che il tema coinvolga in realtà molte delle cose che oggi si indicano come ambiente (specie dopo che le norme del 1985 inseriscono negli elenchi delle "bellezze naturali e d'insieme" molti "beni e luoghi" che la legge Galasso denomina come "zone di particolare interesse ambientale", mentre poi, con operazione simmetrica, il Testo Unico del 1999, art. 138, qualifica come beni ambientali - di notevole interesse pubblico - sia i beni paesistici sia i territori della Galasso "in ragione del loro interesse paesaggistico", appoggiandoli alla tutela dell’art. 9).


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